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ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale.
L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
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contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la
finalità della tutela dell'affidamento della collettività.
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professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei
propri clienti, ancorché questi vi consentano.
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I
- Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la
sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione
professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione
forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di
avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di
svolgimento dell'evento.
II - E' vietato offrire, sia direttamente
che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al
domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in
generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ili - E' altresì
vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione
personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un
specifico affare.
IV - E' consentita l'indicazione del nome di un
avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il
professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia
disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime
dei suoi eredi.
ART. 17 bis. - Mezzi di informazione consentiti.
L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività
professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:
1)
la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative,
previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell'ordine dove
lo studio ha la sede principale.
In essi devono essere indicati:
•)
la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei
professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione
sia svolto in forma associata o societaria;
•) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
•)
la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i
recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax,
e~mail e del sito web, se attivato.
Possono essere indicati soltanto:
•) i titoli accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
•) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
•)
il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio
in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero,
della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;
•)
i settori di esercizio dell'attività professionale (civile, penale,
amministrativo, tributario) e, nell'ambito di questi, eventuali materie
di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
•)
l'eventuale certificazione di qualità dello studio (l'avvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare
presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione
in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del
campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato).
2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste
all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio dell'avvocato e
presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della
presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e
della sua collocazione all'interno dello stabile;
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche;
4)
i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all'avvocato,
allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli
stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa
comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel sito deve
essere riportata l'indicazione del responsabile nonché i dati previsti
dall'art. 17 e dal punto 1) dell'art. 17 bis.
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